Anticipazioni DL in fase di approvazione
Sospensione dei versamenti per i settori maggiormente colpiti
Viene estesa ai settori maggiormente colpiti la sospensione di cui all’art. 8 del DL 9/2020, fino al 30 aprile 2020, in particolare delle ritenute alla fonte ex art. 23 e 29 del DPR 600/73 e i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. I settori coinvolti sono:
a) associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori;
b) soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto, sale cinematografiche, ivi compresi i servizi di biglietteria e le attività di supporto alle rappresentazioni artistiche, nonché discoteche, sale da ballo, night-club, sale gioco e biliardi;
c) soggetti che gestiscono ricevitorie del lotto, lotterie, scommesse, ivi compresa la gestione di macchine e apparecchi correlati;
d) soggetti che organizzano corsi, fiere ed eventi, ivi compresi quelli di carattere artistico, culturale, ludico, sportivo e religioso;
e) soggetti che gestiscono attività di ristorazione, gelaterie, pasticcerie, bar e pub;
f) soggetti che gestiscono musei, biblioteche, archivi, luoghi e monumenti storici e attrazioni simili, nonché orti botanici, giardini zoologici e riserve naturali;
g) soggetti che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi per l’infanzia e servizi didattici di primo e secondo grado, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti;
h) soggetti che svolgono attività di assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili;
i) aziende termali di cui alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, e centri per il benessere fisico;
l) soggetti che gestiscono parchi divertimento o parchi tematici;
m) soggetti che gestiscono stazioni di autobus, ferroviarie, metropolitane, marittime o aeroportuali;
n) soggetti che gestiscono servizi di trasporto passeggeri terrestre, aereo, marittimo fluviale, lacuale e lagunare, ivi compresa la gestione di funicolari, funivie, cabinovie, seggiovie e ski-lift;
o) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di mezzi di trasporto terrestre, marittimo, fluviale, lacuale e lagunare;
p) soggetti che gestiscono servizi di noleggio di attrezzature sportive e ricreative ovvero di strutture e attrezzature per manifestazioni e spettacoli;
q) soggetti che svolgono attività di guida e assistenza turistica.
Viene, inoltre, stabilita la sospensione dei versamenti IVA per tutti i suddetti settori e per le imprese turistico recettive, le agenzie di viaggio e turismo ed i tour operator, in scadenza nel mese di marzo 2020.
Sospensione per imprenditori e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 Mln di euro
Viene introdotta una sospensione dei versamenti in autoliquidazione per imprenditori e professionisti con ricavi o compensi non superiori a 2 Mln di euro nell’anno di imposta precedente, in scadenza dall’8 al 31 marzo relativi a:
a) ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) imposta sul valore aggiunto (IVA);
c) contributi previdenziali e assistenziali, e ai premi per l’assicurazione obbligatoria.
Conferma sospensione comuni DPCM 1° marzo 2020
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020 (già zona rossa) restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 febbraio 2020.
Slittamento versamenti verso le P.A. al 20 marzo
Tra le misure in approvazione lo slittamento di tutti i pagamenti verso lo stato, compresi contributi e ritenute, dal 16 al 20 marzo 2020.