8 Ottobre 2024

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Non hai pagato i contributi? Sono cambiate le sanzioni

Cambiano le sanzioni per le evasioni e le omissioni dei contributi. Il legislatore ha esteso la disciplina prevista per il ravvedimento operoso anche alle ipotesi di omissione contributiva.

Cambia il regime delle sanzioni da pagare nei casi di evasioni e omissioni dei contributi. 

Lo ha fatto sapere l’Inps con la circolare n. 90 del 4 ottobre scorso di seguito alle misure recate con il D.l. n. 19/2024 “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR” che introduceva novità sul tema delle sanzioni.

Il focus principale riguarda le omissioni e le evasioni contributive, poi le attività di compliance.

Sanzioni civili per omissione contributiva

L’articolo 116 della L. 388/2000 definisce l’omissione contributiva “mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce o registrazioni obbligatorie presentate entro la scadenza di legge”.

In genere, le sanzioni dovute in questi casi sono pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dell’importo dovuto.

In particolare, ed è qui la novità, la maggiorazione non avrà luogo in caso di pagamento spontaneo in un’unica soluzione ovvero entro 120 giorni dalla scadenza fissata dalla legge, come previsto dal nuovo articolo 30 del D.L.

Sanzioni civili per evasione contributiva

L’evasione contributiva consiste invece nel “mancato versamento dei contributi connessi a denunce obbligatorie, non presentate o non veritiere”.

In questo caso si applica di regola “una sanzione pari al 30% dei contributi non corrisposti alla scadenza di legge fino al raggiungimento del 60% di quanto dovuto”.

Il decreto in questo caso prevede che la denuncia spontanea possa determinare la “degradazione delle sanzioni ad omissioni”.

La denuncia va fatta entro 12 mesi dal termine previsto per il pagamento e il versamento effettuato in un’unica soluzione.

In tal caso le stesse seguiranno il tasso ufficiale maggiorato di 5,5 punti se il versamento è effettuato entro 30 giorni, di 7,7 punti se entro 90 giorni.

Fonte: circolare Inps n. 90 del 4 ottobre 2024

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