Legittimo licenziamento per lo svolgimento di attività lavorativa durante il congedo. La cassazione, con ordinanza 08 luglio 2022, n. 21773, rigetta la domanda del ricorrente confermando la scelta presa dal tribunale di grado inferiore in merito al licenziamento del lavoratore sorpreso a svolgere un’attività lavorativa presso un’altra impresa, seppur in via del tutto sporadica (sentenza 797 del 2019).
Questione di fatto: La società HC. aveva disposto verso un suo dipendente L.T. un’ attività investigativa tramite un’agenzia, la quale aveva rilevato che nel periodo richiesto per malattia il sorvegliato stava svolgendo una prestazione lavorativa presso B.I. di cui è titolare. Nella relazione inviata a HC. il dirigente ha rilevato anche la presenza di M.V. dipendente di HC. e compagna di L.T. la quale si trovava al momento in congedo per assistenza al figlio portatore di handicap.
Questione di diritto: La dipendente ha ritenuto che la corte di Bologna abbia preso le informazioni delle investigazioni in maniera passiva senza analizzarle in via critica, la Cassazione non è però dello stesso parere, infatti i giudici di merito non abbiano considerato gli elementi suddetti come facenti piena prova, bensì abbiano valutato gli stessi “unitariamente agli altri dati probatori acquisiti”, ritenendo che fossero, nel complesso, adatti a dare dimostrazione della condotta contestata alla lavoratrice mediante il licenziamento.
La corte condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 4.000,00 per compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Legittimo licenziamento per lo svolgimento di attività lavorativa durante il congedo.