5 Ottobre 2024

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L’assenza per sciopero? E’ nei casi “collettivi”

Il diritto allo sciopero è individuale ma a utilizzo collettivo.

La magistratura torna sul tema sciopero con l’ordinanza n. 24473 del 2024.

Nel caso sul tavolo dei giudici le due giornate di assenza di alcuni dipendenti aziendali che non si erano recati sul posto di lavoro “adducendo motivazioni legate al diritto allo sciopero”.

La Corte d’Appello aveva chiarito che “[…] in mancanza di una comunicazione sindacale che dichiarasse l’ora di inizio dello sciopero, […] ed in assenza, quindi di una deliberazione collettiva che attribuisse il carattere di “sciopero” al comportamento adottato dal lavoratori, questo fosse da qualificarsi come decisione di astensione dal lavoro assunta da singoli, priva delle caratteristiche della manifestazione collettiva di sciopero”.

A seguire la Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte d’Appello di Roma: “l’astensione dal lavoro non può essere giustificata dalla motivazione dello sciopero” perciò è legittima la sanzione applicata dall’azienda al datore di lavoro.

Il diritto allo sciopero è individuale e assoluto ma ad utilizzo collettivo: tutela i diritti di una collettività. Senza una decisione collettiva e senza la partecipazione collettiva l’assenza non può essere giustificata dallo sciopero.

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