18 Ottobre 2024

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Jobs act. Ampliata la tutela reintegratoria dalla Consulta 

Due le decisioni della Corte Costituzionale. La Corte costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, comma 2, del Dlgs 4 marzo 2015 n. 23, nella parte in cui non prevede che la tutela reintegratoria attenuata si applichi anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore (c.d. repechage).

È la sentenza n. 128 del 2024 e interviene dopo che la Sezione lavoro del Tribunale di Ravenna aveva censurato, sotto diversi profili, la disciplina dettata dal Dlgs. n. 23 del 2015 per il licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo nella parte in cui esclude la tutela reintegratoria nell’ipotesi in cui il giudice accerti l’insussistenza del fatto, a differenza di quanto previsto per il licenziamento disciplinare fondato su di un fatto contestato insussistente.

La Corte ha accolto le questioni sollevate in riferimento ai parametri di cui agli articoli 3, 4 e 35 Costituzione rilevando che, seppure la ragione d’impresa posta a fondamento del giustificato motivo oggettivo di licenziamento non risulti sindacabile nel merito, il principio della necessaria causalità del recesso datoriale esige che il ‘fatto materiale’ allegato dal datore di lavoro sia ‘sussistente’, sicchè la radicale irrilevanza dell’insussistenza del fatto materiale prevista dalla norma censurata determina un difetto di sistematicità che rende irragionevole la differenziazione rispetto alla parallela ipotesi del licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Con una seconda sentenza la n. 129 del 2024 la Corte ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento ad un licenziamento disciplinare basato su un fatto contestato per il quale la contrattazione collettiva prevedeva una sanzione conservativa, a condizione che se ne dia un’interpretazione adeguatrice.

Deve quindi ammettersi la tutela reintegratoria attenuata nelle particolari ipotesi in cui la regolamentazione pattizia prevede che specifiche inadempienze del lavoratore, pur disciplinarmente rilevanti, siano passibili solo di sanzioni conservative.

Fonte Radiocor

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