DL 18/2020: congedo emergenza COVID per i genitori dipendenti del settore privato
L’art. 23 del DL 18/2020, prevede, a partire dal 5 marzo 2020, un congedo per i genitori dipendenti del settore privato di figli fino a 12 anni di età, connesso alla sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. In buona sostanza la norma prevede 15 giorni di congedo, per i quali i lavoratori ricevono un’indennità pari al 50% della retribuzione media per il calcolo del congedo parentale. Il congedo può essere fruito da entrambi i genitori alternativamente, comunque nel limite massimo complessivo di 15 giorni.
Condizione per fruire del congedo è che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Precisa la norma che gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli articoli 32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, fruiti dai genitori durante di sospensione dei servizi scolatici, sono convertiti nel nuovo congedo.
Al comma 6 dell’art. 23 è previsto un congedo i genitori di figli tra i 12 e i 16 anni, non retribuito e non coperto da contribuzione, che garantisce la stabilità di impiego, tramite il diritto alla conservazione del posto di lavoro e il divieto di licenziamento del lavoratore che fruisca di tale congedo.
La Redazione