All’articolo 7 del D.lgs. n. 119/2011, si configura la disciplina del congedo per cure a favore degli invalidi.
La legge prevede che i lavoratori mutilati o invalidi civili, cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, possano fruire ogni anno, anche in maniera frazionata, di un congedo per cure non superiore a 30 giorni, che sarà conteggiato come da giorni di calendario, se fruito in maniera continuativa.
Il congedo per cure è strettamente connesso a determinate condizioni: oltre alla riduzione del 50% della capacità lavorativa, la normativa richiede che il dipendente invalido si accordi preventivamente con il datore di lavoro circa i periodi di assenza e le modalità di fruizione del congedo per cure, affinché quest’ultimo possa ottimizzare l’organizzazione aziendale in linea con le esigenze del dipendente disabile.
La domanda di congedo va corredata unitamente ai reperti sanitari del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o inserito presso strutture sanitarie pubbliche, da cui emerga l’esigenza del ricorso alle cure sanitarie strettamente connesse allo stato di invalidità del soggetto.
Infine, durante il periodo di congedo il trattamento economico sarà sostenuto dall’azienda e verrà calcolato secondo il regime previsto per le assenze dovute a malattia.
Il lavoratore, infatti, è tenuto a documentare in maniera idonea l’avvenuta sottoposizione alle cure, anche in vista di eventuali visite di controllo ordinate dal datore di lavoro.
Cure a favore degli invalidi, si ha diritto a 30 giorni.