7 Settembre 2024

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Lavoro notturno per donne con figli piccoli

Con la sentenza n. 22564/2023, la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, è intervenuta su una questione di rilevante importanza connessa all’esecuzione di attività lavorativa durante l’orario notturno per le lavoratrici con figli di età inferiore ai tre anni.
In particolare la Cassazione, confermando quanto già stabilito nel precedente grado di giudizio dalla Corte d’Appello di Milano, ha riconosciuto il diritto di una donna, assistente di volo, ad essere esonerata dallo svolgimento delle prestazioni lavorative notturne poiché lesive della genitorialità ai sensi dell’articolo 53 comma 2 del D.lgs. n.151 del 2001, che tutela la maternità e la paternità.

La società ricorrente denunciava l’esonero dal lavoro notturno ritenendo che gli assistenti di volo, annoverati tra il personale dell’aviazione civile, rientrassero piuttosto nell’ambito d’applicazione dell’articolo 7 comma 2 del d.lgs. n.185 del 2005 che, configurandosi come una disciplina speciale, non sembrerebbe contemplare l’astensione dal lavoro notturno in ipotesi di genitorialità; al contrario tale esonero si configurerebbe in presenza di “sopravvenuti problemi di salute connessi all’esercizio del lavoro notturno” tali da giustificare l’assegnazione del lavoratore a turni diurni in volo o a terra”.

La ricorrente, inoltre, riteneva che per potersi configurare un diritto all’esonero, entrambi i genitori dovessero essere addetti al servizio notturno e dimostrare l’esistenza delle condizioni per potervi beneficiare.
La società lamentava, inoltre, che la Corte d’Appello nel pronunciarsi sul ricorso avesse commesso un errore di ultrapetizione, accordando cioè alla lavoratrice più di quanto avesse chiesto, estendendo cioè la tutela della sua posizione genitoriale anche alle ipotesi di pernottamento fuori sede, in presenza di figli di età inferiore a tre anni.

Ad avviso della Cassazione, e contrariamente a quanto denunciato dalla società ricorrente, l’articolo 53 comma 2 del D.lgs. n.151/2001 introduce una disciplina riferibile alla generalità delle lavoratrici madri indipendentemente dal contesto lavorativo in cui operano, escludendo in prima analisi che la configurabilità dell’esonero dipendesse dall’essere, entrambi i genitori, addetti al servizio notturno.
Secondo gli Ermellini, infatti, la norma introduce una regolamentazione del lavoro notturno, tale per cui l’operatività a vantaggio della lavoratrice madre o, in alternativa, del lavoratore padre convivente, prevale su ogni settore di attività, prescindendo dalle singole discipline speciali introdotte.

Il legislatore, dunque, introducendo uno spazio minimo di tutela, consente una deroga in melius a favore della lavoratrice madre nei primi anni di vita del bambino, specialmente nelle ipotesi di svolgimento di un’attività lavorativa che occupa le fasce orarie notturne intercorrenti tra le ore 24 e le ore 6.

Dunque, secondo la Corte, occorre disattendere la disciplina speciale prevista per il personale di volo delle compagnie aeree nella parte in cui il D.lgs. 185/2005 non prevede alcun diritto di astensione dal lavoro notturno nelle ipotesi di genitorialità e, viceversa, accordare una disciplina più generica che possa coprire anche la posizione delle lavoratrici madri non tutelate da disposizioni speciali.

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