Cassazione: sì al risarcimento causato dal superlavoro. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 34968 del 28 novembre 2022, ha stabilito che per i danni cagionati dal “superlavoro”, ossia per la richiesta della prestazione lavorativa eccedente la tollerabilità, al fine di ricevere il risarcimento dei danni subiti, il lavoratore ha l’onere di provare il nesso causale tra il lavoro svolto e il danno.
Nel caso di specie, un impiegato vittima di infarto richiedeva il risarcimento del danno biologico subito per violazione dell’art. 2087 c.c., oltre ai danni alla professionalità, sostenendo che i ritmi di lavoro cui egli era stato sottoposto risultavano insostenibili, mancando qualsiasi pianificazione e distribuzione dei carichi svolgendo, in aggiunta, mansioni inferiori e superiori in un ambiente disagiato.
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso presentato dal lavoratore, chiarendo quali sono gli adempimenti probatori che dipendente e datore di lavoro devono assolvere. Nello specifico, stabilisce che spetta al lavoratore che richiede il risarcimento del danno provare l’effettivo svolgimento dell’attività oltre i limiti della normale tollerabilità, come anche la nocività dell’ambiente di lavoro, ed il relativo collegamento tra questi e il danno subito alla salute. Sarà, invece, onere del datore di lavoro dimostrare che la prestazione si è invece svolta entro limiti sostenibili e tollerabili per l’integrità psicofisica e la personalità morale del prestatore.
Cassazione: sì al risarcimento causato dal superlavoro.