Contratto a chiamata: gli obblighi informativi. Il Decreto Trasparenza ha introdotto alcune modifiche per varie tipologie contrattuali, tra queste c’è anche il contratto a chiamata. Il datore di lavoro che ricorre a tale contratto, infatti, deve comunicare preventivamente la durata della prestazione lavorativa e rispettare il vincolo di utilizzo per un massimo di 400 giornate nel triennio (salvo alcuni settori).
La comunicazione obbligatoria preventiva va effettuata utilizzando il modello «Uni-Intermittente» e deve contenere i seguenti dati:
- quelli identificativi del lavoratore;
- quelli del datore di lavoro;
- la data di inizio e di fine della chiamata (all’interno di un periodo massimo di trenta giorni).
Altro obbligo comunicativo è quello derivante dall’art. 15, comma 3, del Dlgs 81/2015, modificato dall’art. 5 comma 2, del Dlgs 104/2022, il quale afferma che si deve indicare la natura variabile della programmazione. Qualora dovessero intervenire variazioni dell’orario di lavoro rispetto a quello già comunicato, il datore di lavoro dovrà rendere nota una nuova informativa. Il lavoratore deve essere informato entro il primo giorno di decorrenza delle modifiche.
La lettera g dell’art 15 del Dlgs. 81/2015 elimina il termine minimo per la chiamata, che nel provvedimento previgente era pari a 1 giorno. Ora si prevede anche la possibilità di prevedere chiamate anche con preavviso più breve, ma nel contratto deve essere disciplinata la forma e la modalità con cui il datore di lavoro può esercitarlo.
L’ultimo elemento di novità è quello introdotto con la lettera g), comma 1, dell’articolo 15 del Dlgs 81/2015, che prevede l’indicazione delle «eventuali fasce orarie» e dei «giorni predeterminati in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative».
Se al lavoratore intermittente non saranno fornite all’interno del contratto le informazioni sulla programmazione dell’orario di lavoro, queste dovranno comunque essere comunicate nell’informativa generale.
Se l’orario fosse interamente o in gran parte non soggetto a prevedibilità, la mancanza delle condizioni minime, richieste dall’articolo 9, consentirebbe al lavoratore di rifiutare legittimamente di rendere la prestazione lavorativa richiesta, senza alcuna conseguenza anche sotto il profilo disciplinare.
Contratto a chiamata: gli obblighi informativi.