Disciplina permessi elettorali. Domenica 25 settembre è previsto un appuntamento elettorale, il quale porterà un numero alto di lavoratori a svolgere l’attività di scrutatori, presidenti di seggio, segretari o rappresentanti di lista.
I lavoratori che hanno ricevuto il compito di svolgere tali compiti dovranno comunicarlo al datore di lavoro consegnando il certificato di chiamata inviato dall’ufficio elettorale.
Il DPR 30 marzo 1957 n. 361 prevede che i lavoratori svolgenti attività del seggio elettorale hanno diritto di assentarsi dal posto di lavoro per il periodo necessario a svolgere le operazioni elettorali. Nel caso in cui il lavoratore svolga una settimana lavorativa lunga, fino a sabato, avrà diritto alla retribuzione totale della giornata di sabato.
Diversa è la disciplina riguardante i giorni festivi e non lavorativi (come il sabato in caso di settimana corta). In tal caso, il lavoratore ha diritto a godere di un riposo compensativo oppure ad un’ulteriore quota di retribuzione aggiuntiva rispetto a quella normale.
Il lavoratore al ritorno sul luogo di lavoro dovrà presentare la lettera di chiamata con l’indicazione delle presenze, la firma del presidente del seggio e il timbro della sezione.
A differenza di altri permessi in cui solitamente il datore di lavoro anticipa la retribuzione per poi recuperarla dall’INPS, in questo caso la retribuzione è totalmente a carico del datore di lavoro. Anche il riposo elettorale è quindi a carico del datore di lavoro.
Disciplina permessi elettorali.