Tutele a favore dei lavoratori fragili. Il messaggio INPS n.4157/2020 illustra la tutela riconosciuta ai lavoratori dipendenti, del settore pubblico e privato, in condizione di particolare fragilità.
In particolare, il legislatore, per i per i soggetti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992) o in presenza di condizioni di rischio determinate da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, debitamente certificate mediante riconoscimento di disabilità (art. 3, comma 1, della legge n. 104/1992), ha equiparato l’intero periodo di assenza dal lavoro a degenza ospedaliera a fronte della presentazione del certificato di malattia.
Nello specifico, il nuovo comma 2 del decreto-legge n.18/2020 ha prorogato al 15 ottobre 2020 il termine previsto per la tutela in questione; allo stato attuale, quindi, quest’ultima risulta riconosciuta ai lavoratori, considerati fragili, per periodi di assenza dal lavoro compresi tra l 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, salvo ulteriori proroghe proposte dal legislatore.
Inoltre, è stato eliminato il riferimento all’art. 3, comma 1, della legge 104/1992 fra i requisiti previsti per l’individuazione dei lavoratori fragili.
Quindi, al fine di fruire della tutela, è necessario che il lavoratore produca la certificazione di malattia riportante:
- Il periodo di prognosi
- L’indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020
Per ultimo, il nuovo comma 2-bis specifica che, a partire dal 16 ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per i lavoratori fragili in questione, è previsto lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile “attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Fonte: INPS
Tutele a favore dei lavoratori fragili