Domanda indennità Covid-19 lavoratori domestici. Sono state rese note dall’INPS, mediante circolare n. 65/2020, le istruzioni operative volte a procedere alla richiesta dell’indennità in favore dei lavoratori domestici, che alla data del 23 febbraio 2020, avevo in essere uno o più contratti di lavoro aventi durante complessiva superiore a 10 ore settimanali.
L’indennità viene riconosciuta per i mesi di aprile e maggio per un ammontare di 500 euro al mese.
Possono effettuare richiesta i lavoratori iscritti presso la gestione dei lavoratori domestici dell’INPS, aventi secondo il CCNL di riferimento le funzioni di collaboratori familiari ed assistenti alla persona non autosufficiente.
L’indennità in oggetto presenta diverse incompatibilità; a seguire l’elenco dettagliato:
– indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
– indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago;
– indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
– indennità lavoratori del settore agricolo;
– indennità lavoratori dello spettacolo;
– Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19;
– indennità per i lavoratori danneggiati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19;
– indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed enti, società e federazioni ad essi collegati;
– Reddito di emergenza;
– Reddito di cittadinanza, il cui ammontare del beneficio risulti superiore o pari all’ammontare dell’indennità LD.
La domanda per richiedere l’indennità potrà essere effettuata sul portale INPS, tramite Contact Center o mediante un Ente di Patronato.
Come già evidenziato in un precedente articolo, nel caso in cui il lavoratore interessato o un componente della sua famiglia siano percettori di misure di contrasto alla povertà (Rdc/Pdc), l’importo sarà ricalcolato sulla base di quanto percepito senza superare l’importo massimo di 1000 euro, cumulativo tra le due mensilità.
L’indennità oggetto di discussione non concorre alla formazione del reddito.
Fonte: INPS
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