22 Ottobre 2024

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Le FAQ sui permessi 104

Le FAQ sui permessi 104. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito del decreto-legge n. 18/2020, ha predisposto una pagina apposita, raggiungibile nella sezione Notizie, denominata “Decreto “Cura Italia”: le risposte alle FAQ”.

L’intento è quello di fornire risposte alle domande più frequenti che sono sorte a seguito dell’introduzione di misure specifiche volte a sostenere i lavoratori e le famiglie. In particolare, si tratta di risposte ai temi più discussi, quali i permessi per i lavoratori disabili e per coloro che assistono soggetti disabili.

Si riportano, per comodità, le domande e le risposte disponibili nella pagina dedicata.

Di quanti giorni di permesso della legge n.104/1992 dispongo nei mesi di marzo e aprile?

I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020: ai 3 giorni normalmente fruibili, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potranno essere utilizzati liberamente nell’arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide.

Le modalità per la richiesta e l’utilizzo di questi permessi rimangono quelle di sempre: quindi è possibile anche la fruizione frazionata ad ore, purché entro il 30 aprile.

Per il personale sanitario (sia del comparto pubblico che privato) l’estensione dei permessi è possibile solo compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall’emergenza.

L’estensione dei permessi è concessa anche ai lavoratori disabili (art. 33, comma 6, legge n. 104/1992)?

Si. L’estensione dei permessi è prevista per:

  • I lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità (art. 33, comma 3, legge 104/1992);
  • I lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave (art. 33, comma 6, legge 104/1992).

Sono un lavoratore dipendente con disabilità grave (art. 3, comma 3, legge n.104/1992, posso restare a casa dal lavoro?

Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati con disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 possono assentarsi dal servizio.

Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto.

Mi è stata certificata una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, posso restare a casa dal lavoro?

Sì. Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992, possono assentarsi dal servizio. Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità. Questa assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al ricovero ospedaliero o alla quarantena obbligatoria. L’assenza non è computata ai fini del comporto.

Sono un lavoratore dipendente cui è riconosciuta la disabilità grave (articolo 3, comma 3, legge 1014/1992) posso chiedere di lavorare con modalità agile (smart working)?

Sì. Fino al 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale. Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell’accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Fonte: MLPS

Le FAQ sui permessi 104

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