Modalità di presentazione domande cigo e fondo di solidarietà. L’INPS, in attesa della circolare specifica contente le istruzioni amministrative, ha pubblicato il messaggio n. 1321 del 2020 con cui si forniscono indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale e delle prestazioni di assegno ordinario disciplinate dagli articoli 19,20 e 21 del DL n. 18/2020.
Per tali domande è stata prevista un’apposita e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”.
Le domande di CIGO e di assegno ordinario, in deroga all’art. 15 comma 2 e art. 30 comma 2 del Dlgs n. 148/2015, devono essere presentate in via telematica, con la causale sopra menzionata, entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.
Il DL n. 18/2020 dispone che hanno accesso all’assegno ordinario anche i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti.
Nel caso di sospensione o riduzione dell’attività verificatasi nel periodo 23 febbraio e la data di pubblicazione del messaggio INPS, il dies a quo coincide con la data di pubblicazione di quest’ultimo. Pertanto, tale periodo è neutralizzato ai predetti fini.
Le domande di CIGO e assegno ordinario sono disponibili sul sito dell’INPS, nei Servizi online accessibili per tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”.
Al momento dell’inserimento della scheda causale, per la domanda di assegno ordinario, sarà possibile scegliere la causale “COVID-19 nazionale” e allegare solamente l’elenco dei lavoratori beneficiari, per quanto riguarda l’assegno di integrazione salariale ordinario, nella relativa domanda dovrà essere selezionata la causale “COVID-19 nazionale” e allegare la lista dei lavoratori interessati.
Di conseguenza, non dovrà essere compilata la relazione tecnica, né allegare la scheda causale o altre dichiarazioni. Le domande avranno una durata massima di nove settimane, comprese nel periodo 23 febbraio-31 agosto. Per tali richieste non è dovuto il contributo addizionale.
Infine, i datori di lavoro che abbiano già presentato la domanda ma non ancora autorizzata o che l’autorizzazione sia già in corso con altra causale, potranno, qualora sussistano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO/assegno ordinario con la nuova casuale “COVID-19 nazionale”. In caso di concessione, l’istituto provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni o le precedenti domande per i medesimi periodi.
Fonte: INPS
Modalità di presentazione domande cigo e fondo di solidarietà