L’Inps, con la circolare n. 29 dell’11 febbraio 2016, informa che con riferimento ai liberi professionisti “gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso del corrente anno 2016, in applicazione del terzo comma dell’art. 2 della legge in oggetto, possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi per la rateizzazione“.
Questo è possibile, spiega l’Istituto, in quanto “il tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall’ISTAT per il 2015 è negativo ed è pari a -0,1%” e quindi “non può essere determinata alcuna maggiorazione a titolo di interessi degli oneri di ricongiunzione relativi alle domande presentate nel corso del 2016“.
Fonte: Inps