30 Aprile 2024

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Le modifiche del Jobs Act al contratto di apprendistato

Forma scritta solo per il contratto ed il patto di prova

La prima semplificazione introdotta dal “Jobs Act”, con riferimento al contratto di apprendistato, riguarda l’eliminazione dell’obbligo della forma scritta per il Piano Formativo Individuale, recante i contenuti della formazione da impartire all’apprendista.

Tale Piano, secondo la previgente disciplina, doveva essere definito, anche sulla base di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali, entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto.
Dunque, il “Jobs Act” interviene in materia e, sostituendo l’art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 167/2011 (c.d. Testo Unico sull’Apprendistato), mantiene l’obbligo della forma scritta solamente per il contratto di apprendistato ed il patto di prova, alleggerendo in tal modo uno degli adempimenti formali più gravosi per il datore di lavoro.

Abrogazione delle clausole di stabilizzazione

Tra le novità principali introdotte dal “Jobs Act” in materia di apprendistato, vi è, poi, l’eliminazione delle c.d. clausole di stabilizzazione, contenute nell’ art. 2, c. 1, lett. i) del D.Lgs. n. 167/2011 nonché nei commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo.

In base alla prima delle citate norme, il legislatore conferiva alla contrattazione collettiva la possibilità di fissare forme e modalità per la conferma in servizio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, al termine del percorso formativo, al fine di ulteriori assunzioni in apprendistato.
Tale disposizione aveva, dunque, lo scopo di consentire alla contrattazione collettiva di subordinare l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma in servizio di lavoratori per i quali l’apprendistato era terminato, fermo restando quanto previsto dal comma 3 dell’art. 2 del T.U. relativamente al numero di apprendisti occupabili.

Unicamente per i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, inoltre, veniva fissata una “clausola di stabilizzazione legale”, ex comma 3-bis dell’art. 2 del D. Lgs. n. 167/2011, in base alla quale l’assunzione di nuovi apprendisti era subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 30 % degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Tale percentuale sarebbe aumentata al 50% a decorrere dal 18 luglio 2015.
Dal computo di tale misura venivano esclusi i rapporti cessati per:

  • Recesso durante il periodo di prova;
  • Dimissioni;
  • Licenziamento per giusta causa.

In caso di mancato rispetto della predetta percentuale, veniva consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi. Il legislatore precisava, infine, che gli apprendisti assunti in violazione dei limiti indicati erano da considerarsi lavoratori subordinati a tempo indeterminato con rapporto ordinario sin dalla data di costituzione del rapporto.

Il Jobs Act, prevedendo l’abrogazione dei commi 3-bis e 3-ter nonché del comma 1, lett. i) dell’art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011, cancella totalmente il quadro appena delineato, non prevedendo più alcuna clausola che condizioni l’assunzione di nuovi apprendisti alla conferma in servizio di precedenti rapporti di lavoro.

Retribuzione e contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

Nuove precisazioni vengono introdotte con il comma 2-ter, aggiunto, dal “Jobs Act”, all’art. 3 del D.Lgs. n. 167/2011. In base al nuovo comma, si prevede, infatti, che: ” Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considerazione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo.”

Viene, dunque, precisato che la retribuzione del lavoratore assunto con contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale debba tener conto delle ore di lavoro effettivo e delle ore di formazione nelle misure predette.

Formazione e contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

A seguito delle modifiche apportate all’art. 4, c.3 del Testo Unico sull’Apprendistato, non vi è più l’obbligo di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere dell’apprendista con la offerta formativa pubblica. Il predetto obbligo diventa, infatti,” una possibilità per il datore di lavoro”.

La nuova formulazione del citato articolo prevede infatti che “la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere, svolta sotto la responsabilità della azienda, può essere integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica , interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio e disciplinata dalle Regioni sentite le parti sociali e tenuto conto dell’età, del titolo di studio e delle competenze dell’apprendista.”

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